Esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Come da Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 sulle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19: “Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19”.

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito “certificazione”) viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2
Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.
Le certificazioni dovranno contenere:
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).
Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Green pass: istruzioni per l’uso

Dal 6 agosto 2021 il Green Pass è obbligatorio per accedere alla piscina e agli ambienti comuni. 

L’uso della mascherina rimane obbligatorio, indipendentemente dal Green Pass, per tutti gli ambienti al chiuso.

CHE COS’E’ LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 “GREEN PASS”?
E’ una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Permette di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilita gli spostamenti in Europa. In generale, la certificazione serve ad agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini in Italia-Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

CHE VALIDITA’ HA LA CERTIFICAZIONE “GREEN PASS”?
In caso di vaccinazione: la prima dose dei vaccini ha validità fino alla dose successiva, la seconda dose (o dose unica) ha validità 270 giorni (circa 9 mesi).
Nei casi di tampone la Certificazione ha validità 48 ore dall’ora di prelievo.
Nei casi di guarigione da Covid-19 la Certificazione ha validità 180 giorni (6 mesi).

CHI È ESENTATO DALL’OBBLIGO “GREEN PASS”?
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini sotto i 12 anni, ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica (clicca qui per maggiori informazioni).

I GENITORI DI BAMBINI SOTTO I 12 ANNI POSSONO ENTRARE NELL’IMPIANTO PER ACCOMPAGNARE I FIGLI (ad esempio negli spogliatoi)?
Sì, gli accompagnatori non devono essere dotati di Green Pass.

GLI ATLETI AGONISTI SONO ESONERATI DALLA CERTIFICAZIONE “GREEN PASS”?
Solo i minori 12 anni.

POSSO CONTINUARE A PRENOTARE, AD EFFETTUARE ISCRIZIONI E PAGAMENTI SENZA GREEN PASS?
Si, per operazioni di gestione dell’abbonamento (iscrizioni, rinnovi) e di ingressi si potrà accedere alla zona reception per il tempo strettamente necessario ad espletare le operazioni suddette.

COME VENGONO VERIFICATI I DATI IN INGRESSO DEL GREEN PASS?
La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy.
Non vengono memorizzate informazioni personali sul dispositivo del verificatore https://www.dgc.gov.it/web/app.html

 

Riferimenti normativi:

Iscrizione corsi di nuoto 2021/2022

L’apertura delle iscrizioni per i corsi di nuoto della stagione 2021/2022 sarà:

?‍♀️Per bambini e ragazzi già iscritti alla stagione 2020/21 – a partire da mercoledì 25 agosto ?

 ?‍♀️ Per i nuovi iscritti – a partire da mercoledì 1 settembre ?

 

‼️ Attenzione: le iscrizioni possono essere effettuate solo telefonicamente

Chiamando il numero 0464/755098. ☎️ ‼️

 

Puoi scaricare il volantino completo delle attività 2021/2022 cliccando qui.

 

Apertura iscrizioni corsi di nuoto:

 

Per bambini e ragazzi già iscritti per la stagione 2020/2021 

dal 25 agosto al 27 agosto 2021

Tel. 0464/755098

Dalle 8.30 alle 14.30

 

Nuovi iscritti 

A partire da Mercoledì 1 settembre 2021 con i seguenti orari:

 

Tel. 0464/755098

Mercoledì 1 settembre dalle 8.30 alle 13.30

Giovedì 2 settembre dalle 8.30 alle 13.30

Venerdì 3 settembre dalle 8.30 alle 16.30

Da Lunedì 6 a Venerdì 10 settembre dalle 8.30 alle 15.30

Per ulteriori informazioni leggi anche:

Green Pass: istruzioni per l’uso